Le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, chi ne ha diritto?

Ristrutturare casa è alcune volte necessario e negli ultimi anni è anche vantaggioso grazie alle detrazioni fiscali previste dallo Stato. Come funzionano?
In questo articolo ti rispondiamo a tutto!

Cos’è la detrazione fiscale sulla ristrutturazione edilizia

L’art. 16-bis del Dpr 917/86 è in vigore dal 1986 e prevede una detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per una ristrutturazione edilizia, fino a un ammontare non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Dal 26 giugno 2012 però lo Stato ha previsto un rimborso maggiore ai cittadini pari al 50%, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro a immobile.

Agevolazioni per ristrutturare case: a chi sono rivolte?

La detrazione è rivolta a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato e riguarda sia che siano proprietari degli immobili, sia che siano titolari di diritti reali/personali di godimento sugli stessi.
Quindi ne possono usufruire:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Anche contribuenti elencati di seguito, se sostengono direttamente le spese, possono usufruire della detrazione:

  • familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • componente dell’unione civile;
  • convivente more uxorio, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Che tipi di detrazioni?

Attualmente esistono due tipi di detrazioni fiscali:

  • per ristrutturazione edilizia;
  • per interventi di riqualificazione energetica

L’attuale Legge di Bilancio ha previsto per il 2020 una detrazione fiscale del 50% per i lavori realizzati entro il 31 dicembre del 2020, con un limite massimo di 96.000 euro per immobile. Successivamente si passerà a una detrazione minore, ossia del 36%, come da legge originaria, anche se di anno in anno è stato sempre confermato il 50%.
Per gli immobili residenziali che sono adibiti ad attività commerciale, dell’arte o della professione c’è una detrazione ridotta della metà. Ogni detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali di uguale importo.

Quali tipologie di interventi sono detraibili?

Per usufruire della detrazione, gli interventi da sostenere sono:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di singole unità immobiliari o su parti comuni di edifici residenziali;
  • demolizione e ricostruzione o ripristino di un immobile disastrato a seguito a causa di calamità naturali, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  • eliminazione delle barriere architettoniche al fine di realizzare ascensori e montacarichi;
  • realizzazione di qualsiasi tipo di strumento che possa favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
  • bonifica dall’amianto;
  • esecuzione di opere per evitare infortuni domestici;
  • realizzazione di sistemi che prevengano il compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico, risparmi energetici, misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.

Quali sono le spese detraibili nel 2020?

Rientrano nella detrazione fiscale 2020 tutte le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori e per:

  • progettazione;
  • prestazioni professionali;
  • messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • acquisto dei materiali;
  • compenso per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • perizie e sopralluoghi;
  • imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • oneri di urbanizzazione.

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