I motivi e le tempistiche per rivolgersi a questa figura

Non sempre nella vita di ognuno capita di doversi affidare a un Giudice tutelare, ma è sempre bene conoscerne le attività per non farsi trovare impreparati.
Prima di spiegare chi è e cosa fa un Giudice tutelare, bisogna differenziare due tipi di giurisdizione: la giurisdizione volontaria e la giurisdizione contenziosa.

  1. La prima non è destinata a risolvere controversie, bensì viene utilizzata durante una gestione di un affare, per la cui risoluzione necessita di un giudice estraneo e imparziale che collabora con le parti, questo si verifica appunto nel momento in cui la legge non consente ai privati di provvedere autonomamente. Nella volontaria giurisdizione inoltre, le decisioni possono anche essere modificate o revocate in un secondo momento. Un esempio tra i tanti è l’autorizzazione alla vendita dei beni di persone minorenni.
  2. La seconda invece ha il compito di risolvere una controversia, quindi si esplica con un provvedimento o sentenza, che dovrà determinare in maniera stabile il rapporto tra le parti in lite.

La figura del Giudice tutelare

Il Giudice tutelare è per la legge italiana un magistrato, con incarico biennale, scelto dal Presidente del Tribunale all’interno dell’intero quadro dell’organizzazione generale dell’Ufficio. Egli rientra all’interno della giurisdizione volontaria e quindi svolge funzioni in materia di tutela delle persone, nello specifico dei soggetti più deboli, come i minori o gli incapaci, per tutto ciò che concerne sia l’aspetto patrimoniale che non.

Tutte le funzioni del Giudice tutelare

I compiti di questa figura sono molteplici:

  • autorizza i genitori a compiere di atti di straordinaria amministrazione per quanto concerne il patrimonio dei figli minori;
  • nomina il tutore e il curatore e vigila sul loro operato;
  • nomina l’amministratore di sostegno e vigila sul suo operato;
  • nomina il curatore speciale ai figli minori in caso di conflitto patrimoniale tra di essi o con i propri genitori;
  • adotta i provvedimenti urgenti in favore del minore o dell’interdetto prima dell’assunzione delle funzioni del tutore o del protutore;
  • adotta, sempre su proposta del tutore, i provvedimenti riguardanti l’educazione del minore sottoposto a tutela e l’amministrazione dei suoi beni;
  • vigila sull’osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l’esercizio della potestà genitoriale e per l’amministrazione dei beni del minore;
  • vigila per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, ha l’obbligo di informare il pubblico ministero;
  • emette il decreto di esecutività del provvedimento di affidamento familiare di minore disposto dal servizio sociale;
  • autorizza il rilascio di documento valido per l’espatrio al minore quando manchi l’assenso dell’esercente la potestà, ovvero al genitore di figli minori che non abbia ottenuto l’assenso dell’altro genitore o sia da esso legalmente separato;
  • autorizza l’interruzione volontaria della gravidanza di minorenne;
  • nell’esercizio dei compiti di tutela delle persone minori o incapaci, il Giudice tutelare può, in qualsiasi momento, convocare il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie, e per dare istruzioni per la migliore realizzazione degli interessi morali e patrimoniali della persona tutelata;
  • convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio adottato dal Sindaco.

Quando è necessario rivolgersi a un Giudice tutelare

Da tenere presente che il Giudice tutelare a cui rivolgersi è quello relativo al quale il minore ha la sede principale dei suoi affari e interessi, escluso quando c’è una vendita di beni ereditari, per cui il Giudice tutelare competente sarà quello del luogo in cui si è aperta la successione.


La conservazione e/o l’incremento del patrimonio del minore, che portano a un ottenimento di un vantaggio economico, senza che ci siano rischi finanziari, sono atti di ordinaria amministrazione, così come molti altri che non riguardano l’intervento del Giudice tutelare.
La necessità di rivolgersi a questo Giudice avviene nei casi di:

  • ricezione di capitali;
  • effettuare transazioni o compromessi;
  • acquistare beni, esclusi i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
  • accettare o rinunciare all’eredità;
  • accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
  • consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
  • assumere obbligazioni, eccetto che queste riguardino le spese obbligatorie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
  • stipulare mutui;
  • fare contratti di locazione d’immobili oltre nove anni o che si prolunghino oltre un anno dopo la maggiore età;
  • promuovere giudizi, a eccezione che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Qual è il procedimento davanti al Giudice tutelare

Solitamente il procedimento è molto semplice e non formale. Questa figura legislativa spesso provvede con un decreto e di rado, solo nei casi urgenti, la richiesta di un provvedimento può essere fatta anche verbalmente.
I decreti del Giudice tutelare possono essere soggetti a reclami presso il Tribunale, nello specifico alla Corte d’Appello.

Ricordiamo che la legge di riferimento, a cui fa capo il Giudice tutelare con tutte le sue relative mansioni, si trova all’art. 344 del Codice Civile.

Fonti: https://www.laleggepertutti.it/190061_quando-serve-lautorizzazione-del-giudice-tutelare; https://www.laleggepertutti.it/274747_chi-e-il-giudice-tutelare; www.tribunale.varese.it

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