Come si è adattato a questa emergenza il settore bancario nell’erogazione di mutui?
Richiedere un mutuo oggi? Dopo aver attraversato una pandemia e una situazione surreale, che ancora ci lasciano perplessità su diversi fronti, Idealista e l’Avv. Andrea Corbo di Tonucci & Partners fanno un po’ di chiarezza sulla concessione dei mutui.
A sostegno dell’economia italiana, tra i vari interventi del legislatore alcuni si riscontrano nel settore bancario, soprattutto per favorire l’accesso al credito agli imprenditori e ai consumatori.
E, proprio in riferimento ai consumatori, vediamo che la procedura per richiedere un mutuo non ha ricevuto da parte dello Stato degli interventi diretti sulla richiesta stessa o sulla procedura di valutazione.
Cambiamenti sulla procedura per richiedere un mutuo?
No, è rimasto tutto invariato.
Quando un consumatore vuole accendere un mutuo si rivolge a una banca o un altro istituto di credito che effettuano svariate valutazioni su di esso. La procedura prevede la raccolta di una serie di dati per verificare che il soggetto richiedente possa essere in grado di assolvere il suo debito da un punto di vista economico.
Qualsiasi istituto creditizio valuta per esempio la posizione lavorativa del soggetto, la capacità reddituale, la composizione del nucleo familiare del richiedente e la sua regolarità contributiva; nonché le garanzie che può apporre qualora risulti inadempiente e la banca fosse costretta a rifarsi su di esse.
Le difficoltà degli istituti di credito e le ricadute giuridiche
Il Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento della diffusione del virus hanno reso in realtà l’accesso al credito più complicato.
Ciò perché le banche hanno subìto limitazioni di circolazione spesso con l’assunzione del lavoro in smart working, portando quindi a un rallentamento della capacità di gestione delle pratiche.
Tra queste pratiche ci sono la gestione delle richieste da parte delle imprese per la sospensione delle rate o la concessione di nuovi mutui che beneficiano della garanzia pubblica.
Un altro esempio potrebbe essere quello relativo al processo di valutazione di un immobile ai fini dell’acquisto (una delle principali garanzie per una banca).
“Nel mutuo fondiario il compimento da parte del perito terzo di una serie di attività (si pensi, ad esempio, ad accessi presso i locali o uffici degli Enti preposti, acquisizione di documentazione etc.) è condizione essenziale alla banca per l’erogazione del mutuo e nel periodo emergenziale tale attività ha subito forti ritardi.”
In una situazione così descritta inevitabilmente è giustificabile la complessità per l’accesso al credito.
In ogni caso, i ritardi nella concessione di un mutuo da parte di un istituto di credito vengono disciplinati dall’art. 91 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27/2020 per stabilire la responsabilità in merito l’inadempimento dei contratti (considerando le misure di contenimento assunte per via della pandemia), anche nelle operazioni di compravendita immobiliare e di mutuo.
Garanzie a tutela della concessione di un mutuo
Attualmente nulla è cambiato anche in merito alle garanzie da prestare per ottenere il mutuo.
Prima di erogare un mutuo, a garanzia di un’eventuale insolvenza da parte del debitore, in genere la banca richiede l’iscrizione di un’ipoteca sull’immobile. Qualora non sia sufficiente il valore dell’immobile, si domandano altre forme di garanzia come le fideiussioni personali da parte di terzi garanti (normalmente facenti parte del nucleo familiare) o la canalizzazione dello stipendio sul conto corrente.
Ma esistono anche altri meccanismi assicurativi, in genere non obbligatori, richiesti dagli istituti di credito, ossia le polizze di protezione del credito – cercheremo di approfondire questo argomento in futuro.
Nell’attuale situazione di emergenza, non sono state previste ulteriori garanzie da parte delle banche.
In realtà, è stata riconosciuta dal legislatore una maggiore protezione del richiedente per l’acquisto della prima casa.
Le agevolazioni per il richiedente di un mutuo in tempo di Covid
Abbiamo appena accennato che per il richiedente di un mutuo per l’acquisto della prima casa ci sono state delle agevolazioni (ne avevamo discusso nell’articolo: “Decreto aprile”: bonus e sospensioni sugli affitti).
Tra i vari interventi fatti in questi mesi, riguardo ai mutui già erogati dalle banche, il legislatore ha modificato l’operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa – art. 2, comma 475 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (il c.d. Fondo Gasparrini). Al verificarsi di talune ipotesi è possibile sostenere i titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa con questo fondo, ampliando l’operatività dello stesso oggi.
Per cui, quando il consumatore domanda la sospensione del pagamento del mutuo, si può intervenire con il Fondo Gasparrini, ma in caso di:
- sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro pari almeno al 20% dell’orario complessivo per un periodo di almeno trenta giorni consecutivi e
- lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o delle restrizioni connesse al diffondersi del COVID-19, possibilità riconosciuta sino al 17 dicembre 2020.
Bisogna inoltre aggiungere che la sospensione del mutuo può essere richiesta al massimo per 18 mesi in proporzione al periodo di sospensione dell’attività lavorativa subordinata, e così per:
- 6 mesi, se la misura di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni consecutivi lavorativi;
- 12 mesi, se la misura ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la misura ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Procedura per accedere al Fondo Gasparrini
Per accedere al fondo e quindi alla sospensione del mutuo è necessario presentare l’autocertificazione dei requisiti sopracitati.
La procedura è più semplice, non richiede l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) e, accedendo alla sospensione, il fondo si fa carico del 50% degli interessi passivi calcolati sul capitale residuo da rimborsare al saggio previsto dal contratto di mutuo al momento della presentazione della domanda di sospensione che, come specificato dal MEF, continueranno comunque a maturare.
Un’altra precisazione da fare riguarda la soglia per l’accesso a tali fondi che è stata innalzata a mutui di valore non superiore ad Euro 400.000,00, operando anche quando tali mutui: abbiano già beneficiato del Fondo Gasparrini ma il normale ammortamento sia ripreso da almeno tre mesi; e già fruiscono del Fondo di garanzia per la prima casa.
Per richiedere la sospensione del mutuo la domanda deve essere inviata on-line, seguendo le procedure stabilite dai singoli istituti bancari.
La sospensione avrà effetto entro 30 giorni dalla data in cui la Banca comunica al richiedente l’accettazione di Consap.
Ricordiamo che l’accesso al Fondo Gasparrini è previsto solo per i mutui prima casa e, in ogni caso, il titolare del mutuo non può accedere alla prestazione nel caso in cui sussista una valida garanzia assicurativa che provveda all’indennizzo delle rate in favore della banca per il medesimo evento e per un periodo almeno pari a quello della sospensione (ad esempio, nel caso di polizza per la perdita del posto di lavoro, la garanzia del Fondo non opererà se la somma che la compagnia rimborsa sia pari al periodo di durata massima di sospensione del mutuo consentito dalla legge).
Oltre al Fondo Gasparrini:
La legislazione emergenziale ha anche previsto con l’art. 54-ter della L. 24 aprile 2020 n. 27 che, per i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore di tale legge, le procedure esecutive che hanno ad oggetto l’abitazione principale del debitore vengano sospese, per far sì di intervenire anche sulle relazioni contrattuali in sofferenza.
Tutte le misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 potrebbero aiutare in futuro a contemperare le esigenze di un istituto bancario e quelle del titolare di un mutuo. Magari le difficoltà avute dalle due parti e le soluzioni trovate a sostegno di entrambi potrebbero servire da monito post pandemia, considerando la situazione economica che si è creata.
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Fonte: www.idealista.it
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