Maxi sconto fiscale del 90%: agevolazione introdotta dal governo nella legge di Bilancio 2020

Tra i vari tipi di detrazioni fiscali del 2020, c’è anche il Bonus Facciate, che permette ai condomini di ristrutturare gli esterni. Ma sai che c’è una clausola ben precisa da rispettare per non invalidare il bonus?
Vediamo tutto nel dettaglio.

Cos’è il Bonus Facciate e su quali interventi è ammissibile

Come l’Agenzia delle Entrate detta, il Bonus Facciate è una “detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
Bisogna specificare che gli immobili assoggettabili a questa agevolazione fiscale devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Gli interventi concessi riguardano esclusivamente:

  • le strutture opache della facciata,
  • i balconi o gli ornamenti, marmi e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Sono esclusi dal bonus gli interventi su facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

La detrazione si riferisce a lavori di consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio ma, come già si evince, la clausola necessaria da rispettare è quella riguardante la visibilità della struttura. È condizione obbligatoria che l’intervento venga effettuato su parti dell’edificio visibili su strada, anche qualora si stia intervenendo su facciate interne dell’immobile:
interventi realizzati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.

A chi è rivolta la detrazione e i suoi benefici

Possono accedere al maxi sconto fiscale “tutti i contribuenti, residenti e non nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento”.
Vengono esclusi dal Bonus i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Quindi, residenti o meno in Italia, possono usufruirne: inquilini e proprietari, persone fisiche e imprese.

Il Bonus Facciate non prevede un limite massimo di spesa e, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti potranno beneficiarne per le spese documentate (effettuate tramite bonifico bancario o postale) sostenute nell’anno 2020.

La detrazione d’imposta verrà ripartita in 10 quote annuali costanti (di uguale importo), pari al 90% dei costi assunti per gli interventi effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Ulteriori precisazioni

  • Gli interventi edilizi sono riferibili a edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale.
  • Sono esclusi lavori di restauro o recupero su superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, salvo che siano visibili da strada.
  • In merito alle zone ammissibili al Bonus:
    – nella zona A sono incluse tutte le zone del territorio interessate da agglomerati urbani, che hanno carattere storico-artistico o particolare pregio ambientale, anche solo da porzioni di essi;
    – nella zona B sono inserite le ulteriori zone del territorio edificate, anche sono in piccola parte, dove le aree devono avere una superficie coperta dagli edifici esistenti non inferiore al 12,5% della stessa superficie fondiaria e devono avere una densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq.

Vi lasciamo il link alla scheda informativa e il video Bonus Facciate dell’Agenzia delle Entrate qualora voleste guardarli. Ma se volete farci qualche domanda non esitate a contattarci!

Fonti: tg24.sky.it; www.agenziaentrate.gov.it

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